domenica, 22 giugno 2008
INTERCETTAZIONI E CONCORDATO

di paolida carli


Il fatto è stato passato sotto silenzio da gran parte della stampa nazionale. Una delle poche eccezioni è Il Manifesto
del 14 giugno che, parlando dell'approvazione del ddl Alfano in materia di intercettazioni, scrive "Tra le pieghe del decreto è spuntata una norma ad hoc per le intercettazioni che riguardano vescovi, e abati (poniamo per corruzione nella gestione di ospedali o scuole) il pubblico ministero deve inviare «l'informazione» addirittura «al Cardinale Segretario di Stato» presso la santa Sede. Mentre se si indagano semplici monaci e sacerdoti (per esempio per violenze sessuali ) si deve avvisare il vescovo diocesano."

L' articolo del ddl, battezzato dal Manifesto "norma salva vescovi", è l' art.12 che apporta alcune modifiche a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.



In realtà il ddl Alfano, per quanto concerne le intercettazioni a carico di ecclesiastici, non fa che recepire le modifiche all' art. 129 già introdotte nell' art. 1 dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Prodi del 23 novembre 2006 su proposta dell'allora ministro della Giustizia Clemente Mastella. Della modifica dell'art.129 si cominciò a parlare nel settembre 1998 con la costituzione di una Commissione Paritetica tra Italia e Santa Sede avente lo scopo di dare attuazione al punto 2, lettera b) del Protocollo Addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato del 1984, che assicurava che l'autorità giudiziaria desse comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, ma non specificava né le varie “categorie†di ecclesiastici, né le autorità della Chiesa alle quali concretamente doveva essere inviata l'informazione. Le conclusioni della Commissione Paritetica portarono, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006, ad un ' Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le parti contraenti dell'accordo del 1984, che trovò nella modifica dell'art.129 comma 2 lo strumento per adeguare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale al contenuto dell'Intesa .



Quindi le radici della "norma salva vescovi" non sono da ricercare semplicemente nel ddl Alfano, come si potrebbe supporre leggendo l'articolo del Manifesto, ma hanno origine nella legge 25 marzo 1985 n.121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) dove al punto 2, lettera b, si legge: "La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici" e nella modifica dell'art.129 approvata dal governo Prodi


Ne consegue, dal punto di vista giuridico, che solo la messa in discussione e l'abolizione del Concordato può portare all'annullamento di questa norma che fa degli appartenenti al clero cattolico dei cittadini che rispondono prima alle autorità ecclesiastiche che a quelle civili.
Fare dell'opposizione a questo articolo un semplice strumento di battaglia partitica contingente, sinistra contro destra, significherebbe non aver capito la portata del problema e di conseguenza mancare l'obiettivo, che può essere raggiunto solo se si mette in discussione l'intero impianto dell'Accordo. Si tratta, dunque, di gettare le basi di una lotta politica di ampio respiro, che, pur partendo dall'anomalia giuridica dell'art.12, sia capace di sottolineare l'inutilità di un Concordato Stato-Chiesa in un paese democratico e riaprire la questione dell'art.7 della Costituzione italiana.



Va, implicitamente, in questa direzione, per la sua linearità e limpidezza, la presa di posizione della Tavola valdese. "Notizie Evangeliche" del 18 giugno riporta un durissimo editoriale della moderatora Maria Bonafede in risposta all'offerta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta di estendere a tutte le confessioni religiose, che abbiano già sottoscritto o che sottoscriveranno in futuro un ' Intesa con lo Stato ai sensi dell'art.8 della Costituzione, i privilegi garantiti dall'art.12 del ddl Alfano alla Chiesa cattolica. Scrive Maria Bonafede: "Non ci interessa un privilegio di questo tipo perché crediamo fermamente che Chiesa e Stato abbiano competenze diverse: e se non possiamo tollerare che lo Stato interferisca nella libera testimonianza della Chiesa o di qualsiasi altra comunità di fede, al tempo stesso non vediamo la ragione per la quale la Chiesa dovrebbe essere coinvolta nell’azione di un organo dello Stato quale la magistratura. Come cittadini italiani fatichiamo davvero a comprendere come e perché la giustizia italiana, ad esempio nel caso di reati sessuali nei confronti di minorenni, sarebbe meglio tutelata se si informassero le autorità religiose cattoliche dei procedimenti in corso. Non lo crediamo affatto e ci pare davvero anomalo che un provvedimento di questa natura sia stato inserito nel quadro di una norma sulle intercettazioni telefoniche."
Con tutti i presunti "laici" che affollano il Parlamento, le Università e le redazioni dei giornali dobbiamo lasciare solo ai valdesi l'onere dell'opposizione ?




lunedì, 24 dicembre 2007



Tre ragioni per abolire il Concordato  di  Mario Patrono


Oggi sono cinque i Paesi dell’Europa occidentale in cui è in vigore un Concordato: lo è in Germania, lo è in Austria, lo è in Spagna, lo è in Portogallo, e lo è in Italia.

L’attuale Concordato, in ciascuno dei cinque Paesi, ha il suo diretto ascendente in un primitivo Concordato che lo Stato totalitario stipulò con la Santa Sede nel periodo in cui era al potere in quei Paesi.

Si tratta:

- per la Germania, del Concordato con il Reich germanico e cioè con la Germania nazista, del 20 luglio 1933, successivamente “transitato” nell’ordinamento giuridico della Repubblica federale tedesca a seguito di una sentenza del Bundesverfassungsgericht del 1955, che ne proclamò ufficialmente la sussistenza e il valore;

- per l’Austria, del Concordato del 3 giugno 1933, concluso “in prevenzione” quando già si addensavano su quel Paese le nere nubi del nazismo, Concordato che aveva cessato di essere applicato negli anni dell’Anschluss, ma dichiarato reviviscente dal Governo austriaco nel 1957, e successivamente aggiornato e rivitalizzato attraverso consecutive convenzioni;

- per il Portogallo, del Concordato “salazariano” del 7 maggio 1940, successivamente aggiornato (ma non sostituito) dal nuovo Concordato del 18 maggio 2004;

- per la Spagna, del Concordato “franchista” del 27 agosto 1953, successivamente aggiornato per effetto di cinque diversi “Accordi” conclusi con la Santa Sede, nel periodo dal 1976 al 1979;

- per l’Italia, dei Patti lateranensi e cioè del Trattato e del connesso Concordato, stipulati tra il Governo fascista e la Chiesa cattolica l’11 febbraio 1929, tuttora vigenti in quanto ad essi continua a richiamarsi testualmente l’articolo 7, secondo comma, della Costituzione (e come del resto ha stabilito la stessa Corte costituzionale con la sent. n. 421/1993), benché nel 1984 sia intervenuto un “Accordo” che apporta modificazioni al Concordato del 1929.

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postato da: Bus18 alle ore 13:07 | Permalink | commenti
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